Iperammortamento 4.0 2026–2028: fino al +180% di deduzione
Verifichiamo i requisiti del tuo investimento e prepariamo la perizia asseverata e il fascicolo documentale per fruire dell'agevolazione in sicurezza.
Cos'è l'iperammortamento 4.0
La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova agevolazione "Industria 4.0" in forma di iperammortamento: ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione (o i canoni di leasing) dei beni agevolabili è maggiorato per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
È un beneficio fiscale (deduzione maggiorata), quindi l'effetto dipende dalla presenza di imponibile capiente e dal piano di ammortamento/leasing. La misura è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, a condizione che non si finanzino le medesime quote di costo e non si superi il costo sostenuto.
Sul cumulo con il contributo in conto impianti abbiamo pubblicato un approfondimento con esempio numerico: cumulo Nuova Sabatini e Iperammortamento 2026.
Maggiorazioni per scaglione
+180%
Fino a 2,5 mln €
+100%
2,5 – 10 mln €
+50%
10 – 20 mln €
Valori riferiti alla Legge di Bilancio 2026. Investimenti dal 1° gen 2026 al 30 set 2028.
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In pochi passaggi stima la maggiorazione deducibile e il risparmio d'imposta, tenendo conto della tua capienza fiscale e degli ammortamenti.
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Beni agevolabili in dettaglio
Elenco completo secondo gli Allegati IV (beni materiali 4.0) e V (beni immateriali) della Legge di Bilancio 2026, con i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili disciplinati dal decreto attuativo.
ABeni materiali 4.0 — Allegato IV
Requisiti obbligatori (tutti)
- Controllo tramite CNC e/o PLC
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica, la rete di fornitura o altre macchine del ciclo produttivo
- Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
Requisiti cyberfisici (almeno 2 su 3)
- Telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo con sensori e adattività alle derive di processo
- Integrazione tra macchina fisica e/o impianto e la modellizzazione/simulazione del proprio comportamento (sistema cyberfisico, digital twin)
BBeni immateriali — Allegato V
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo
Sono agevolabili i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2 del D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Fonti rinnovabili ammesse
Eolica, solare, geotermica, osmotica, energia dell'ambiente, mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Spese agevolabili (art. 8 decreto attuativo)
- Gruppi di generazione dell'energia elettrica
- Trasformatori posti a monte dei punti di connessione alla rete elettrica e misuratori funzionali alla produzione di energia elettrica
- Impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici alimentata da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata o certificata rinnovabile (delibera ARERA ARG/elt 104/11)
- Servizi ausiliari di impianto
- Impianti per lo stoccaggio dell'energia asserviti ai gruppi di generazione elettrica
Condizioni e limiti di dimensionamento
- Localizzazione sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, oppure su particelle differenti se connesse tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva; nei casi di autoconsumo a distanza (art. 30, c. 1, lett. a), n. 2 del D.Lgs. 199/2021) nella medesima zona di mercato
- Dimensionamento degli impianti elettrici con producibilità massima attesa non superiore al 105% del fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente (energia elettrica ed eventuali consumi equivalenti da combustibili per calore di processo)
- Dimensionamento degli impianti termici riferito esclusivamente al fabbisogno di calore di processo
- Per impianti elettrici e relativi sistemi di accumulo si applica il costo massimo ammissibile previsto dall'Allegato 1 al decreto attuativo
- Per il solare sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) del DL 181/2023 (conv. L. 11/2024)
Cosa facciamo per te
Verifica di ammissibilità
Inquadramento del bene negli allegati normativi e analisi dei requisiti tecnici (interconnessione, integrazione, tracciabilità).
Supporto all'interconnessione
Definizione dei flussi informativi, architettura di collegamento macchina–rete–gestionale/MES, predisposizione evidenze tecniche.
Predisposizione documentazione
Redazione della perizia asseverata, relazione tecnica e organizzazione del fascicolo documentale completo.
Coordinamento fiscale
Indicazioni operative su diciture, raccolta documenti, tempi e conservazione, in raccordo con il consulente fiscale.
Cosa viene consegnato
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